I. Stipula del Contratto
    1. Tutte le offerte di Easydot sono soggette a modifiche senza preavviso.
    2. Queste condizioni generali si applicano ad ogni rapporto commerciale di Easydot con i suoi clienti. Sono, tuttavia, applicabili solo se il cliente è unʼimprenditore in riferimento allʼarticolo 2082 del codice civile Italiano, una persona giuridica di diritto pubblico e una separata proprietà sotto il diritto pubblico.
    3. La documentazione è ritenuta da Easydot confidenziale: emails, allegati, riproduzioni, disegni, piani, descrizioni, quotazioni o ogni altro documento prodotto da Easydot per il Cliente o Fornitore, in connessione con il contratto, (la “Diffusione”) rimangono proprietà di Easydot, inclusi ogni copyright, diritti di progettazione, brevetti, domande di brevetto ed ogni altro diritto o invenzioni, nomi commerciali, knowhow, loghi e designs, servizi e marchi commerciali contenuti in essi. La documentazione è da trattare come segreta e confidenziale dal Cliente o Fornitore e non deve essere copiata o salvata in database o dispositivi di memorizzazione, né resa pubblica e condivisa con terze parti.
    4. Qualsiasi consenso alla “Diffusione” può essere concesso da Easydot solamente per iscritto ed è valido solo per quel particolare caso e non autorizza Cliente o Fornitore ad eseguire la stessa azione unʼaltra volta. Il Cliente o Fornitore deve garantire che le informazioni rivelate a soggetti terzi siano trattate come confidenziali e segrete. Il Cliente o Fornitore non deve utilizzare la “Diffusione” o consentire a soggetti terzi lʼutilizzo delle informazioni rivelate per scopi diversi da quelli per i quali è stato autorizzato e secondo i termini del contratto.
    5. Se il contratto non è concluso tra il Cliente o Fornitore ed Easydot, tutti i documenti forniti al Cliente o Fornitore in preparazione al contratto sono da restituire ad Easydot a sua richiesta, ed il Cliente o Fornitore garantisce che non sono state eseguite fotocopie, copie, film o registrazioni su alcun supporto e che tali documentazioni non rimarranno direttamente o indirettamente in suo possesso. Qualsiasi diritto di ritenzione di tali documenti da parte del Cliente o Fornitore, per qualsiasi motivo giuridico, è escluso. Il Cliente o Fornitore dovrà consentire un rappresentante autorizzato da Easydot, previo un ragionevole preavviso, lʼaccesso alla sua proprietà allo scopo dʼispezionare e raccogliere i documenti relativi alla “Diffusione”. Nella misura in cui la “Diffusione” non è più necessaria per adempiere allo scopo per cui era stata autorizzata, il materiale oggetto della “Diffusione” dovrà essere restituito ad Easydot e in ogni caso dovrà essere restituito al termine del contratto.
    6. Ogni quotazione fatta da Easydot può essere convertita in contratto solo con un ordine scritto dal Cliente o Fornitore seguito da una conferma scritta da Easydot, o una conferma dʼordine scritta da Easydot se le parti hanno già concordato i termini in maniera non ufficiale, o se esiste un accordo di acquisto firmato da entrambe le parti.

    II. Contenuto e Scopo del Contratto
    1. ll contenuto e la portata degli obblighi di Easydot sono regolati esclusivamente dai termini stabiliti nella conferma d’ordine scritta di Easydot o nel contratto di fornitura, nonché dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura. Dettagli e caratteristiche contenute in esso sono garantite in accordo al Codice Civile Italiano.
    2. Il Cliente o Fornitore deve ricevere da Easydot informazioni e direttive necessarie per lʼesecuzione del contratto. Tuttavia, questo non costituisce alcun accordo di consulenza. Tale accordo potrà solamente essere costituito per iscritto.
    3. Misure, pesi, performance, caratteristiche operative, spazio ed energia richiesta sono calcolate nei progetti, riproduzioni e descrizioni allegate o riferite nellʼofferta di Easydot o conferma dʼordine o il contratto di fornitura. Il cliente non deve ritenerle accurate in quanto approssimative e non solo, poiché potrebbero discostarsi dalle prestazioni effettive e/o allʼavvio della produzione.
    4. Lo stesso si applica al contenuto scritto e figurativo nelle brochure pubblicitarie e nei documenti di vendita i quali sono adibiti a spiegare e promuovere i prodotti e servizi di Easydot senza rappresentare obbligo di prestazione per Easydot di essere in esatta conformità con la pubblicità o dei documenti di vendita e senza rappresentare garanzia. Il materiale ivi contenuto non costituisce descrizione commerciale.
    5. Qualsiasi assortimento di parti di ricambio facenti parte della fornitura concordata, saranno selezionate in conformità con la pratica standard secondo la miglior conoscenza e convincimento di Easydot.
    6. La fornitura di Easydot è conforme alle disposizioni di sicurezza Europee (direttiva CE sulle macchine, in particolare EN1010 e successive modifiche) in vigore al momento della stipula del contratto. Il Cliente o Fornitore è tenuto ad informare Easydot in merito a qualsiasi modifica relativa alla presente norma di sicurezza al più tardi al momento dell’ordine, in modo che tali modifiche possano essere concordate separatamente tra le parti.
    7. Easydot si riserva il diritto di apportare modifiche e/o integrazioni agli accessori e agli equipaggiamenti aggiunti (ad esclusione del tipo di rotativa e della relativa dotazione di base), senza preavviso, qualora gli interessi del Cliente o Fornitore non siano materialmente lesi.
    8.Gli accordi orali non sono validi e da essi non possono derivare pretese. Eventuali aggiunte o variazioni alle presenti condizioni non saranno vincolanti per Easydot se non espressamente concordate per iscritto da quest’ultima. Ciò vale anche per qualsiasi modifica di questo requisito di forma scritta.
    9.Il trasferimento di pretese o diritti dal Cliente o Fornitore a terzi richiede la previa autorizzazione scritta di Easydot.

    III. Tempi di Consegna
    1. Il termine di consegna pattuito potrebbe ritardare di quattro settimane solari successive senza che Easydot possa essere ritenuta responsabile. L’obbligo di consegna entro il termine di consegna concordato sussiste se la consegna avviene entro l’ultimo giorno della settimana di consegna in questione.
    2. L’obbligo di consegna da parte di Easydot entro i termini concordati è subordinato all’adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Cliente o Fornitore. Il termine di consegna inizia quindi a decorrere dal giorno in cui il Cliente o Fornitore ha adempiuto ai propri obblighi come stabilito nel contratto o in un contratto secondario e ha adempiuto agli obblighi di cooperazione che sono necessari nel corso dell’esecuzione del contratto – come l’ottenimento di autorizzazioni, altri documenti e/o dichiarazioni di svincolo – ed il Cliente o Fornitore abbia messo a disposizione di Easydot le attrezzature necessarie per l’esecuzione del contratto e/o gli accessori oggetto del contratto a scopo di installazione e montaggio, ed i pagamenti anticipati da parte del Cliente o Fornitore come contrattualmente pattuiti siano stati ricevuti da Easydot.
    3. Easydot ha il diritto di effettuare consegne parziali. I tempi di consegna vengono rispettati qualora Easydot abbia comunicato al Cliente o Fornitore entro i termini di consegna che lʼoggetto della fornitura è pronto per la spedizione o che lʼoggetto della fornitura ha lasciato lo stabilimento.
    4. I tempi di consegna possono essere rispettati solo se la consegna ad Easydot avviene in modo corretto e tempestivo.
    5. I tempi di consegna si prolungano in modo corrispondente in caso di misure che rientrano nell’ambito di legittime controversie sindacali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scioperi o serrate, e in caso di forza maggiore, guerra e atti terroristici, incidenti di trasporto o altre circostanze impreviste che sfuggono al controllo di Easydot o che non possono essere risolte con ragionevole impegno, nella misura in cui sia possibile dimostrare che tali circostanze hanno un’influenza sostanziale sulla produzione o sulla fornitura dell’oggetto del contratto. Ciò vale anche nel caso in cui tali circostanze si verifichino per i subappaltatori. Le circostanze sopra descritte non saranno responsabilità di Easydot anche se si verifichino durante un periodo di ritardo già esistente. Easydot comunicherà al Cliente o Fornitore il prima possibile l’inizio e la fine di tali circostanze. Tale proroga si applica anche nel caso in cui il Cliente o Fornitore non adempia ai propri obblighi di collaborazione durante l’esecuzione del contratto nonostante Easydot abbia inviato un sollecito e abbia fissato un termine ragionevole.

    IV. Ritardo di Spedizione
    1. Se la spedizione o la ricezione dell’oggetto del contratto viene ritardata per motivi imputabili al Cliente o Fornitore, Easydot addebiterà le spese derivanti da tale ritardo. A partire da 10 giorni di calendario dopo la notifica di merce pronta per la spedizione, verrà addebitato lʼ1 per cento del valore di fattura per ogni inizio di settimana successiva di ritardo, o Easydot potrà eventualmente trattenere l’oggetto del contratto o parte di esso e/o fissare un termine ragionevole per lʼesecuzione del contratto e, dopo una scadenza non conclusiva del termine, disporre dell’oggetto del contratto o parti di esso, fatto salvo qualsiasi diritto di Easydot di rivendicare gli obblighi degli acquirenti.
    2. I ritardi che si verificano nel paese di installazione sono a carico del Cliente o Fornitore
    3. Se Easydot non effettua la consegna entro i termini stabiliti e se l’acquirente subisce perdite a causa di ciò, è autorizzato a chiedere un risarcimento per il ritardo. Le richieste di risarcimento danni sono limitate – con esclusione di ogni ulteriore richiesta – allo 0,25 per cento per ogni due settimane di ritardo scaduto, senza tuttavia superare un importo pari al 2,5% del valore totale di quella parte del contratto che non può essere utilizzata, non può essere utilizzata puntualmente o non può essere utilizzata per lo scopo previsto dal contratto a causa del ritardo da parte di Easydot.
    4. Se Easydot è responsabile del mancato rispetto dell’ultimo termine di consegna possibile, il Cliente o Fornitore è autorizzato, a condizione che abbia fissato un termine ragionevole per iscritto e abbia informato Easydot del suo rifiuto di accettare l’adempimento, a recedere dal contratto entro un ulteriore termine di quattro settimane a decorrere dall’ultimo giorno del termine stabilito. Se il Cliente o Fornitore non esercita il diritto di recesso entro il termine stabilito o se non lo fa per iscritto o se Easydot è pronta a effettuare la consegna prima che l’acquirente abbia dichiarato di recedere dal contratto, quest’ultimo perde il diritto di recedere dal contratto.
    5. Ulteriori reclami derivanti da un ritardo nella consegna sono disciplinati esclusivamente in accordo con le disposizioni del paragrafo X.

    V. Passaggio del Rischio/Accettazione
    1. L’adempimento di Easydot avviene franco fabbrica, perciò il rischio di perdita accidentale e di deterioramento o danneggiamento accidentale dell’oggetto del contratto o di parti di esso passa al Cliente o Fornitore nel momento in cui l’oggetto dello stesso: -lascia lo stabilimento Easydot, oppure -sia consegnato da Easydot allo spedizioniere/trasportatore su istruzioni dell’acquirente, oppure -viene rifiutato dall’acquirente nonostante Easydot abbia inviato un avviso di spedizione o non venga spedito da Easydot a causa dell’inadempimento da parte del Cliente o Fornitore dei propri obblighi di pagamento.
    2. Sono consentite consegne parziali, a condizione che non siano inaccettabili per il Cliente o Fornitore.
    3. All’inizio dei lavori di montaggio l’acquirente deve mettere a disposizione un edificio privo di polvere e riscaldato, uno spazio sufficiente per lo scarico, punti di collegamento elettrico, alimentazione di acqua e aria, dispositivi di ventilazione. L’acquirente dovrà inoltre mettere a disposizione degli installatori un ampio locale chiuso a chiave per la custodia di oggetti di valore e utensili, armadietti e servizi igienici, nonché un telefono che possa essere utilizzato gratuitamente dal personale Easydot per scopi lavorativi durante le fasi di montaggio e messa in servizio. Questo deve essere fornito anche per lavori di riparazione e garanzia.
    4. Qualora Easydot invii l’oggetto del contratto e il Cliente o Fornitore non sia in grado di dimostrare al momento del trasferimento del rischio che esiste un’assicurazione di trasporto e montaggio a suo nome e a sue spese che copra il valore dell’oggetto del contratto, Easydot è autorizzata a stipulare una copertura assicurativa a nome e spese del Cliente o Fornitore. Il Cliente o Fornitore conferisce con la presente la sua irrevocabile autorità a tal fine.
    5. Nel caso in cui la spedizione e/o il ricevimento dell’oggetto del contratto subisca ritardi o ritardi a causa di circostanze non imputabili a Easydot, il rischio passa al Cliente o Fornitore il giorno della notifica della disponibilità alla spedizione e/o del ricevimento.
    6. Su richiesta di Easydot il Cliente o Fornitore parteciperà ad un collaudo relativo all’oggetto del contratto e concorderà e firmerà un certificato di collaudo che Easydot dovrà controfirmare, specificandone i risultati. L’attestato deve contenere tutti i reclami; in caso contrario, le prestazioni di Easydot sono considerate approvate e prive di difetti.
    7. Al Cliente o Fornitore non è consentito rifiutare di accettare l’adempimento del contratto da parte di Easydot a causa di vizi di lieve entità che non riducano in modo significativo l’idoneità all’uso o il valore pratico dell’oggetto del contratto. Se le parti non raggiungono un accordo sulla causa, la condizione, la natura, la rilevanza e/o gli effetti dell’errore, ciascuna parte ha il diritto di adottare le misure necessarie per stabilire elementi di prova a suo sostegno; l’approvazione necessaria a tal fine è concessa reciprocamente e irrevocabilmente. Se tale prova non viene fornita entro quattro settimane dalla data prevista per l’accettazione, la prestazione di Easydot sarà considerata approvata e accettata dal Cliente o Fornitore senza riserve. Lo stesso vale se il Cliente o Fornitore ha iniziato ad utilizzare l’oggetto del contratto o parti di esso.
    8. Se il Cliente o Fornitore non accetta l’oggetto del contratto o parti di esso o se la consegna dell’oggetto del contratto o di parti di esso viene posticipata su richiesta del Cliente o Fornitore, Easydot ha il diritto di scegliere tra le seguenti azioni: -di rinviare il termine di accettazione e di richiedere il rimborso delle spese sostenute dall’acquirente per tale rinvio -di immagazzinare l’oggetto del contratto o parti di esso e di addebitare al Cliente o Fornitore i costi che ne derivano ad un tasso pari almeno allʼ1 per cento del valore fatturato per ogni settimana o parte di essa, a partire da 10 giorni dopo che Easydot abbia comunicato per iscritto al Cliente o Fornitore la propria disponibilità e capacità di effettuare la consegna dell’oggetto del contratto o di parti di esso; o -recedere dal contratto dopo aver fissato un termine di quattro settimane e richiedere all’acquirente un risarcimento danni pari al 100 per cento del prezzo di acquisto totale. In tal caso Easydot si riserva il diritto di provare danni superiori a tale importo e di richiedere il risarcimento di tali danni. Nel caso in cui il Cliente o Fornitore dimostri che Easydot ha subito danni inferiori al 100 per cento, Easydot avrà diritto solo all’importo ridotto.

    VI. Riserva di Proprietà
    1. L’oggetto del contratto e/o parti di esso rimangono di proprietà di Easydot fino a quando il Cliente o Fornitore non abbia adempiuto a tutti gli obblighi di pagamento o di cooperazione previsti dal contratto nei confronti della Easydot e non sia in corso alcun altro pagamento da parte del Cliente o Fornitore nei confronti di Easydot, indipendentemente dal fatto che tali somme siano divenute esigibili o meno. In alternativa o in aggiunta, Easydot ha il diritto di costituire un pegno.
    2. Durante il periodo di riserva di proprietà, il Cliente o Fornitore ha il diritto di prendere possesso dell’oggetto del contratto e di utilizzarlo nel normale svolgimento delle sue attività purché abbia adempiuto ai suoi obblighi in materia di riserva di proprietà conformemente alle disposizioni del presente articolo VI e non sia stato indebitamente inadempiente o in ritardo con pagamenti.
    3. Il Cliente o Fornitore autorizza a proprie spese irrevocabilmente Easydot ad assicurare l’oggetto del contratto con riserva di proprietà contro tutti i rischi, compresi furto, rottura, incendio, acqua e qualsiasi altro danno, nonché contro il deterioramento e la perdita accidentale, qualora il Cliente o Fornitore non abbia fornito la prova della presente assicurazione per Easydot nonostante Easydot abbia indicato al Cliente o Fornitore dei termini per la presentazione di tale prova. Il Cliente o Fornitore cede a Easydot tutti i diritti e le pretese derivanti da tale polizza assicurativa, ivi compreso il diritto di preavviso, il diritto di apportare modifiche alla polizza e, in caso di danno, il diritto a ricevere il pagamento delle pretese assicurative, e Easydot accetta tale cessione. Easydot è autorizzata a comunicare in qualsiasi momento tale incarico alla compagnia di assicurazione.
    4. Il Cliente o Fornitore non è autorizzato a vendere, ipotecare, costituire in pegno, trasferire la proprietà a titolo di garanzia, affittare o altrimenti cedere a terzi l’oggetto del contratto, sia in forma materiale che legale, a titolo oneroso o gratuito.
    5. Il Cliente o Fornitore è tenuto ad informare immediatamente Easydot in caso di addebito legale, esecuzione o altra azione in relazione all’oggetto del contratto da parte di terzi.
    6. Nel caso in cui Easydot consenta al Cliente o Fornitore per iscritto di trasferire, vendere o cedere ulteriormente a terzi, a titolo oneroso o gratuito, l’oggetto del contratto, il Cliente o Fornitore rappresenta Easydot in ogni momento, sia su base dichiarata che segreta. Il Cliente o Fornitore è pertanto tenuto a rivelare i diritti di proprietà a terzi e a cedere l’attuale riserva di proprietà. Il Cliente o Fornitore cede ad Easydot e Easydot accetta la cessione di tutti i diritti e le pretese derivanti per il Cliente o Fornitore in questi casi, compresi quelli di possesso congiunto e comproprietà, utilizzo e consegna, nonché il trasferimento dei conseguenti diritti materiali e/o finanziari, fatti salvi gli obblighi del Cliente o Fornitore ai sensi del contratto di vendita stipulato con Easydot. Lo stesso vale nel caso in cui il Cliente o Fornitore finanzi l’oggetto del contratto, che è oggetto di riserva di proprietà, mediante accordi finanziari con terzi contro la volontà di Easydot e senza rivelare i diritti e le rivendicazioni di quest’ultima, causando in tal modo la perdita della proprietà dello stesso.

    7. Se il Cliente o Fornitore ritarda l’adempimento dei suoi obblighi contrattuali, è tenuto a restituire l’oggetto del contratto che si trova sotto riserva di proprietà e Easydot, dopo la notifica, ha il diritto di prenderne possesso in qualsiasi momento, rimuoverla e venderla privatamente e applicare il ricavato a tutti i pagamenti in sospeso dovuti a Easydot dal Cliente o Fornitore, compresi gli interessi e i costi derivanti o già derivati da riparazioni necessarie, spese di perizia, trasporto, imballaggio, ammortamento e spese legali e giudiziarie in qualsiasi ordine scelto da Easydot.
    8. Il Cliente o Fornitore è responsabile delle spese sostenute o da sostenere da Easydot per l’eliminazione dei diritti di terzi, in particolare nei casi in cui tali spese non possano essere richieste o recuperate dai terzi.
    9. In particolare, per le forniture in zone non soggette alla giurisdizione Italiana, il Cliente o Fornitore sʼimpegna a prendere tutte le misure e a presentare alle autorità e alle altre istituzioni tutte le dichiarazioni necessarie per garantire la riserva di proprietà o diritti analoghi. Indipendentemente da questo impegno diretto, il Cliente o Fornitore autorizza irrevocabilmente Easydot a presentare a suo nome e a sue spese tutte le dichiarazioni necessarie a garantire i diritti di Easydot.

    10. Il Cliente o Fornitore è obbligato a provvedere alla registrazione e all’approvazione ufficiale della riserva di proprietà e/o del diritto di pegno, nella misura in cui ciò sia necessario per la sua validità sul luogo di installazione. Inoltre, Easydot può provvedere in tal senso a spese dellʼacquirente.
    11. L’istanza di fallimento autorizza Easydot a recedere dal contratto e ad esigere la restituzione immediata dell’oggetto del contratto.

    VII. Prezzo e Pagamento
    1. Il pagamento previsto dal contratto deve essere effettuato sempre alla sede principale di Easydot.
    2. Il prezzo concordato dell’oggetto del contratto è “franco fabbrica”, con l’aggiunta di ogni imposta legale, dazi e imposte doganali, compresa, a titolo esemplificativo, la ritenuta alla fonte. Non sono incluse, ad esempio, le spese di spedizione come richiesto dal Cliente o Fornitore, trasporto, carico e scarico, imballaggio, adattamento dei veicoli di trasporto, dazi, ritenute alla fonte o altri pagamenti per le autorità del paese dell’acquirente. Questi saranno addebitati al Cliente o Fornitore separatamente.
    3. Easydot ha il diritto di addebitare successivamente al Cliente o Fornitore l’imposta sulla cifra d’affari o l’imposta sul valore aggiunto eventualmente dovute, qualora l’obbligo di pagamento sorga dopo l’emissione della fattura e/o il pagamento della stessa.
    4. Tutti i costi relativi al disbrigo delle formalità doganali (compresi i tempi di sosta per veicoli commerciali, container, ecc.) sono a carico del Cliente o Fornitore.
    5. Il pagamento ad Easydot deve essere effettuato senza spese, tramite assegno bancario o trasferimento bancario o lettera di credito irrevocabile emessa dal Cliente o Fornitore in tempo utile prima del trasferimento del rischio.
    6. Se il pagamento dell’oggetto del contratto è finanziato da un prestito o da un contratto di leasing, l’acquirente cede a Easydot tutti i diritti di pagamento della

    banca finanziatrice o della società di leasing e tutti gli altri diritti che ne possono derivare, e Easydot accetta tale cessione. L’assegnazione e l’accettazione di cambiali o assegni da parte di Easydot sono consentite solo per motivi di adempimento. I costi derivanti da tale cessione sono a carico del Cliente o Fornitore. Easydot ha il diritto di notificare in qualsiasi momento tale cessione all’istituto bancario o alla società di leasing. Il Cliente o Fornitore è tenuto a informare l’istituto di finanziamento della riserva di proprietà e a provare ad Easydot, su richiesta, di averlo fatto.
    7. Il Cliente o Fornitore non ha il diritto di compensare, in tutto o in parte, le sue contro pretese con pretese di pagamento di Easydot, a meno che quest’ultima non abbia riconosciuto l’esistenza di tali diritti o non ne abbia accertato l’efficacia giuridica in via giudiziale.
    8. Se l’acquirente supera una data di pagamento concordata, gli interessi sulla somma dovuta ad Easydot saranno addebitati a partire dalla data di pagamento concordata nella misura dell’8 per cento oltre al tasso di base in vigore in quel momento, ma in misura non inferiore al tasso che può essere dimostrato essere il tasso d’interesse bancario abituale per gli scoperti di conto corrente. Easydot ha il diritto di dimostrare e addebitare un danno più elevato in caso di ritardo nel pagamento.
    9. Nel caso di ritardo del Cliente o Fornitore nel pagamento di qualsiasi somma dovuta a Easydot o di parte di essa entro la data di scadenza, tutte le somme dovute a Easydot dal Cliente o Fornitore (incluse tutte le pretese di Easydot in relazione a qualsiasi transazione in corso) diventeranno immediatamente esigibili e gli interessi sulla base di quanto sopra dovranno essere addebitati dal giorno in cui l’importo è dovuto fino alla data in cui il pagamento è effettuato e gli interessi matureranno dopo e prima di qualsiasi sentenza. Lo stesso vale nel caso in cui una cambiale o un assegno emessi dal Cliente o Fornitore e accettati da Easydot non vengano onorati a causa di circostanze causate dal Cliente o Fornitore. In questo caso, eventuali ulteriori accordi di dilazione di pagamento mediante cambiali non saranno più validi.
    10. Nel caso in cui il Cliente o Fornitore ritardi nell’adempimento degli obblighi di pagamento derivanti da una o più transazioni commerciali o non rilasci una lettera di credito nonostante il suo obbligo in tal senso, Easydot avrà il diritto di esercitare ogni altro diritto che Easydot possa avere in caso di mancato pagamento delle somme dovute alla data di scadenza:
    -di rifiutare di consegnare l’oggetto del contratto al Cliente o Fornitore e di conservarlo a spese del Cliente o Fornitore o di disporne in altro modo;
    -rifiutare l’adempimento di un’altra transazione commerciale o di obblighi di garanzia fino a quando il Cliente o Fornitore non abbia effettuato i pagamenti in sospeso o adempiuto ai propri obblighi di collaborazione.
    -In tali casi, Easydot ha anche il diritto di scegliere se recedere dal contratto.
    11. Easydot ha il diritto di compensare eventuali crediti, dovuti o meno, anche potenziali, nei confronti di Easydot o di una società in cui Easydot detiene una partecipazione diretta o indiretta di almeno il 50%, nei confronti del Cliente o Fornitore o nei confronti di una delle società menzionate. Su richiesta, l’acquirente sarà informato dell’entità dell’investimento di Easydot nelle società interessate.
    12. La compensazione da parte del Cliente o Fornitore è consentita solo in caso di contro pretese legalmente stabilite o incontestate o riconosciute giudizialmente.

    VIII. Garanzie
    1. Per difetti materiali di nuovi oggetti contrattuali, accessori e attrezzature Easydot concederà le seguenti garanzie – ad esclusione di ogni altro diritto – ad eccezione di quelle di cui al paragrafo IX: -Easydot garantisce che il materiale è privo di difetti al momento del passaggio del rischio al Cliente o Fornitore. -Il periodo di garanzia decorre dal giorno in cui l’oggetto del contratto è pronto per la produzione e dura 12 mesi.
    2. Nel caso in cui la spedizione e/o l’installazione e/o la produzione dell’oggetto del contratto subiscano ritardi e Easydot non sia responsabile di tale ritardo, il periodo di garanzia terminerà al più tardi diciotto mesi dopo il giorno del trasferimento del rischio.
    3. Le parti ordinate e comprate dal Cliente o Fornitore presso terzi e installate da Easydot non sono garantite da Easydot, a condizione che Easydot non abbia addebitato l’acquisto di queste parti, ma le abbia installate e abbia addebitato solo l’onere dei lavori di installazione.
    4. Per parti di macchine, gruppi e accessori acquistati e/o ottenuti dal Cliente o Fornitore, Easydot non fornisce alcuna garanzia circa il loro funzionamento o l’assenza di difetti. Il Cliente o Fornitore si impegna a collegare o integrare nella macchina solo le parti di macchina, gli insiemi e gli accessori attualmente disponibili sul mercato. Il Cliente o Fornitore si impegna altresì a comunicare a Easydot la natura e l’entità di tali integrazioni prima della loro installazione, nonché a costruirle o allegarle solo dopo espressa autorizzazione tecnica scritta da parte di Easydot, pena l’esclusione di ogni responsabilità di quest’ultima. A tale riguardo, il Cliente o Fornitore agisce a proprio rischio e pericolo. In caso di violazione di tale obbligo, il Cliente o Fornitore sarà tenuto a esonerare Easydot da qualsiasi responsabilità (ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste di risarcimento danni, garanzie e responsabilità per il prodotto) derivante dall’installazione dei suddetti componenti e sarà responsabile nei confronti di Easydot per eventuali danni che ne derivino.
    5. Le contestazioni di vizi da parte del Cliente o Fornitore devono essere immediatamente presentate per iscritto a Easydot e quest’ultima deve avere la possibilità di esaminare l’oggetto del contratto in loco per accertare la legittimità della contestazione di vizi. Qualora il Cliente o Fornitore non adempia a tale obbligo, Easydot avrà il diritto di rifiutare l’esecuzione degli interventi in garanzia relativi al presunto difetto.
    6. Easydot può scegliere se i lavori in garanzia sulle parti difettose oggetto del contratto debbano essere eseguiti sotto forma di lavori di miglioramento o di riparazione o di sostituzione delle parti difettose.
    7. Le parti rimosse e sostituite diventeranno di proprietà di Easydot. In linea di principio, i lavori in garanzia saranno eseguiti da Easydot gratuitamente nei giorni lavorativi Italiani e durante il normale orario di lavoro. Fatte salve le spese di viaggio, vitto ed alloggio, ed ogni altra spesa non riconducibile alla fornitura di manodopera eventualmente necessari saranno a carico del Cliente o Fornitore. Se la produzione del Cliente o Fornitore richiede un servizio che va oltre i normali orari di lavoro, il Cliente o Fornitore dovrà sostenere tutti i costi aggiuntivi che ne possono derivare.
    8. Il Cliente o Fornitore concede ad Easydot il libero, illimitato e, su sua richiesta, ininterrotto accesso all’oggetto del contratto per i lavori di miglioramento, riparazione o sostituzione che Easydot ritenga necessari e il Cliente o Fornitore mette gratuitamente a disposizione di Easydot, a titolo informativo e di assistenza, un collaboratore che abbia familiarità con l’oggetto del contratto. Ciò vale per il periodo richiesto da Easydot per lavori di miglioramento e riparazione e/o sostituzione di parti; in caso contrario Easydot sarà esonerata da ogni responsabilità e dai costi e dalle conseguenze che ne deriveranno.
    9. Il Cliente o Fornitore non è autorizzato a eseguire direttamente lavori sull’oggetto del contratto allo scopo di esaminare e/o correggere difetti o a far eseguire tali lavori da terzi, a meno che la sicurezza operativa dell’oggetto del contratto non venga messa a repentaglio e/o il difetto non rischi di causare danni sproporzionati o Easydot non sia in ritardo nell’adempimento dei propri obblighi di garanzia. In questi casi Easydot è tenuta a rimborsare al Cliente o Fornitore i costi ragionevoli necessari per la correzione del difetto.
    10. Se il Cliente o Fornitore o terzi eseguono lavori di miglioria o riparazione in modo improprio, Easydot non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che ne derivino. Lo stesso vale per le modifiche all’oggetto del contratto che vengono effettuate senza l’approvazione di Easydot.
    11. Nel caso in cui la denuncia del difetto da parte del Cliente o Fornitore sia legittima e siano sostenuti dei costi per la riparazione dell’oggetto del contratto o per la consegna dei pezzi di ricambio, Easydot sosterrà i costi dei pezzi di ricambio, inclusi i costi di spedizione (tariffa standard) nonché i costi di smontaggio e installazione e, se necessario, i costi dei tecnici e degli assistenti messi a disposizione da Easydot. Il pagamento di tutte le spese aggiuntive da parte di Easydot è escluso.
    12. Nel caso di fornitura di ricambi o servizi di terze parti, il Cliente o Fornitore ha diritto a ricevere ogni garanzia e/o compensazione garantita dal fornitore.
    13. Per i lavori di miglioramento o riparazione eseguiti da Easydot o per i pezzi di ricambio forniti da Easydot, il periodo di garanzia termina allo scadere del periodo di garanzia applicabile all’oggetto del contratto.
    14. Nei limiti delle disposizioni di legge il Cliente o Fornitore ha il diritto di recedere dal contratto qualora Easydot – in considerazione di tutte le esclusioni di legge – non rispetti un termine stabilito per i lavori di riparazione o sostituzione per eliminare un vizio. Se il difetto è di lieve entità, il Cliente o Fornitore ha diritto solo a una riduzione del Prezzo Contrattuale. Il diritto alla riduzione del prezzo resta altrimenti escluso.
    15. Il periodo di garanzia per i lavori di assistenza e la fornitura di pezzi di ricambio ha una durata di sei mesi a partire dalla conclusione dei lavori di assistenza o dalla consegna dei pezzi di ricambio.
    16. Il presupposto per la garanzia è che non si tratti di diritti che sono stati causati da quanto segue: -Uso non appropriato o uso improprio, installazione o messa in funzione errate da parte del Cliente o Fornitore o di terzi, normale usura, incuria, manutenzione o riparazione errate o trascurate, mezzi di esercizio inadeguati, materiali di ricambio, lavori di costruzione difettosi, terreni o fondamenta di costruzione inadeguati, luogo di montaggio inadatto, influenze chimiche, elettrochimiche ed elettriche, a condizione che non siano imputabili a Easydot.
    17. Nel caso in cui l’utilizzo dell’oggetto del contratto, in particolare la violazione dei diritti di proprietà industriale e d’autore nel paese di installazione, provochi un vizio di diritto, Easydot procurerà a proprie spese il diritto di ulteriore utilizzo o modificherà l’attrezzatura in modo ragionevole per il Cliente o Fornitore, in modo che non si verifichino ulteriori violazioni dei diritti di proprietà industriale. Se ciò non è economicamente ragionevole o se non è possibile entro un termine ragionevole, l’acquirente ha il diritto di recedere dal contratto. In tali circostanze Easydot ha anche il diritto di recedere dal contratto. Inoltre, Easydot indennizzerà il Cliente o Fornitore per crediti non contestati o riconosciuti con sentenza passata in giudicato dal rispettivo titolare dei diritti di proprietà. In caso di violazione del diritto di proprietà industriale e del diritto d’autore, gli obblighi Easydot sono così come dichiarati nella sezione VIII 16 sono definitivi, fatte salve le disposizioni della sezione IX.2 Essi sono applicabili solo se:
    -il Cliente o Fornitore comunichi senza indugio a Easydot eventuali rivendicazioni di violazione della proprietà industriale o del diritto d’autore;
    -il Cliente o Fornitore sostenga ragionevolmente Easydot nella sua difesa da tali pretese o consenta a Easydot di effettuare le sue modifiche;
    -Easydot è autorizzata a utilizzare tutti i mezzi di difesa, comprese le transazioni extragiudiziali;
    -il vizio di titolarità non è basato su un’istruzione del Cliente o Fornitore;
    -l’infrazione non è stata causata da modifiche arbitrarie da parte del Cliente o Fornitore o da modifiche da parte del Cliente o Fornitore che non sono conformi al contratto.
    18. Nessuna garanzia è concessa su qualsiasi oggetto del contratto di seconda mano, accessori o attrezzature.

    IX. Recesso
    1. Se il Cliente o Fornitore ha il diritto di recedere dal contratto secondo le presenti condizioni e se il Cliente o Fornitore recede dal contratto entro i termini e nei modi dovuti, Easydot rimborserà al Cliente o Fornitore la perdita di interessi subita al tasso massimo dell’uno per cento del prezzo concordato per l’oggetto del contratto, salvo prova di perdita. Sono esclusi ulteriori diritti da parte del Cliente o Fornitore. Questa limitazione non vale in caso di ritardo causato da dolo o negligenza grave da parte di Easydot o delle persone impiegate per l’adempimento dellʼobbligo.
    2. Il Cliente o Fornitore può recedere dal contratto anche se -diventa definitivamente impossibile per Easydot adempiere a tutte le proprie obbligazioni prima del trasferimento del rischio; -diventa impossibile per Easydot adempiere a parte degli obblighi di consegna e il Cliente o Fornitore prova di avere un legittimo motivo per rifiutare l’esecuzione parziale di Easydot. Se il Cliente o Fornitore non lo dimostra, ha diritto ad una riduzione del prezzo d’acquisto pari ad una percentuale proporzionale al valore della parte del valore totale dell’appalto non eseguita.
    3. In caso di recesso dal contratto, il Cliente o Fornitore dovrà restituire l’oggetto del contratto a Easydot nonostante ogni ulteriore azione ai sensi del presente articolo. Easydot ha il diritto di recuperare l’oggetto del contratto nella sede del Cliente o Fornitore. Si applicano di conseguenza le disposizioni della sezione XII. Nel caso in cui il Cliente o Fornitore sia in ritardo nel restituire l’oggetto del contratto a Easydot, sarà responsabile per qualsiasi danno accidentale o impossibilità di restituire l’oggetto del contratto fino a quando Easydot non ne abbia il completo e diretto possesso.
    4. In caso di recesso dal contratto da parte del Cliente o Fornitore per cause non imputabili a Easydot, quest’ultima potrà richiedere al Cliente o Fornitore il risarcimento del danno per – le spese causate o che possono derivare dal contratto, quali ad esempio le commissioni, i costi di adeguamento, i costi di trasporto, imballaggio, montaggio e smontaggio, i premi assicurativi, le imposte, le spese generali di amministrazione, le spese di finanziamento e di riscossione, nonché la perdita di interessi forfettari senza giustificazione ad un tasso pari almeno all’ 8 per cento del valore dell’oggetto dell’appalto, mentre resta riservato a Easydot il diritto di chiedere e dimostrare un importo maggiore di danni;
    -il deterioramento, la perdita o l’incapacità per qualsiasi altro motivo di rinunciare all’oggetto del contratto. Easydot ha il diritto di compensare il debito in sospeso con pagamenti ricevuti dal Cliente o Fornitore, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, pagamenti in acconto.
    5. Easydot può inoltre chiedere un risarcimento per l’uso dell’oggetto del contratto se il valore dello stesso si è deprezzato tra il completamento dell’installazione e il riacquisto completo e diretto da parte di Easydot. L’ammortamento deve essere calcolato in base alla differenza tra il prezzo di acquisto previsto dal contratto e il valore corrente di mercato determinato in base al prezzo di vendita o, qualora non sia possibile un’ulteriore vendita, in base alle stime di un perito giurato.
    6. In caso di recesso da parte di Easydot per motivi a carico del Cliente o Fornitore, si applicherà per analogia il paragrafo IX.4, fermo restando che è stato pattuito un risarcimento danni pari al 20% del Prezzo Contrattuale, mentre si riserva il diritto di provare il risarcimento di danni superiori a tale importo.

    X. Responsabilità
    1. Le disposizioni dei paragrafi VIII e X.2 si applicano – con esclusione di ulteriori rivendicazioni da parte del Cliente o Fornitore – nel caso in cui il Cliente o Fornitore non possa utilizzare l’oggetto del contratto per lo scopo previsto in conformità al contratto per colpa di Easydot, a causa della mancata o errata presentazione di proposte e consulenze prima o dopo la conclusione del contratto o per violazione di altri obblighi contrattuali collaterali – in particolare nei manuali d’uso e manutenzione della merce consegnata.
    2. Per danni non direttamente subiti dall’oggetto stesso del contratto, Easydot sarà responsabile – a qualsiasi titolo – solo nei seguenti casi:
    -intento,
    -negligenza grave da parte dei rappresentanti legali o dei funzionari esecutivi,
    -lesioni colpose alla vita e alla salute,
    -non rivelazione fraudolenta di un difetto o qualora l’assenza dello stesso sia stata garantita da Easydot,
    -difetti della merce fornita, nella misura in cui la responsabilità per danni alle persone e alle cose è obbligatoria ai sensi della Legge
    sulla Responsabilità del Prodotto.
    -In caso di violazione colposa delle condizioni contrattuali, Easydot risponde anche per colpa grave del personale non dirigente e per colpa lieve, in quest’ultimo caso limitata al danno specifico del contratto, ragionevolmente prevedibile. -Sono escluse ulteriori rivendicazioni nei confronti di Easydot.
    3. Inoltre Easydot non sarà responsabile nei seguenti casi: -interferenza nell’oggetto del contratto o in parti di esso da parte del Cliente o Fornitore o di terzi senza il preventivo consenso di Easydot; o -interferenze nell’oggetto del contratto o in parti di esso o alterazioni approvate da Easydot ma eseguite in modo improprio dal Cliente o Fornitore o da terzi; o -nei casi risultanti dall’area di responsabilità dell’acquirente, quali errori operativi, obblighi di cooperazione non adempiuti o obblighi non adempiuti da adempiere in anticipo; o -prestazioni stabilite dal Cliente o Fornitore.
    4. Qualora la responsabilità di Easydot sia esclusa o limitata, ciò vale anche per la responsabilità personale dei dipendenti, dei collaboratori, dei rappresentanti legali e degli assistenti. In circostanze che rientrano nell’ambito del controllo e del rischio del Cliente o Fornitore, quest’ultimo ha l’onere della prova.

    XI. Recupero del possesso
    In caso di errata esecuzione dei propri obblighi di pagamento o di qualsiasi altra violazione del contratto, il Cliente o Fornitore è tenuto a rinunciare, su richiesta di Easydot, al possesso dell’oggetto del contratto, fatti salvi gli altri diritti e il mantenimento in vigore del contratto stesso. Inoltre, Easydot può in tal caso, in qualsiasi momento, prendere provvisoriamente in suo possesso l’oggetto del contratto. Il recupero del possesso non ha effetto sull’esercizio del diritto di recesso.
    A tal fine, il Cliente o Fornitore concede a Easydot l’accesso ai locali in cui si trova l’oggetto del contratto. Essa offre tutta l’assistenza necessaria durante il recupero e non ha diritto ad alcun indennizzo.

    XII. Termini di prescrizione
    Tutte le pretese del Cliente o Fornitore – per qualsiasi motivo – sono soggette ad un termine di prescrizione di 12 mesi. In caso di dolo o di pretesa ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi si applicano i termini di prescrizione previsti dalla legge. Essi si applicano anche ai difetti di costruzione edile o degli oggetti contrattuali che sarebbero stati normalmente utilizzati per la costruzione edili e che ne hanno causato il difetto.

    XIII. Software Laddove il software sia incluso nella fornitura, al Cliente o Fornitore viene concesso il diritto esclusivo di utilizzare il software fornito e la relativa documentazione. L’utilizzo del software è consentito solo in relazione al contratto cui è destinato. L’uso del software su più di un sistema è vietato. Il Cliente o Fornitore può riprodurre il software, rivederlo, tradurlo o trasformarlo dal codice oggetto al codice sorgente solo nei limiti consentiti dalla legge. Il Cliente o Fornitore si impegna a non rimuovere i dati del produttore – in particolare qualsiasi riferimento al copyright – e a non modificarli senza la preventiva ed esplicita approvazione di Easydot. Tutti gli altri diritti sul software e sulla relativa documentazione, compresi i diritti sulle copie, restano di Easydot o del fornitore del software. Il rilascio di sublicenze non è consentito. Il Cliente o Fornitore autorizza Easydot in modo irrevocabile e illimitato a stabilire un collegamento elettronico all’apparecchiatura (incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il collegamento via modem), nonché a recuperare, gestire e utilizzare i dati.

    XIV. Giurisdizione
    Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto è competente il tribunale regionale che ha giurisdizione presso la sede di Easydot. Easydot ha inoltre il diritto di intentare un’azione legale presso il tribunale avente giurisdizione locale sulla sede del Cliente.

    XV. Disposizioni finali
    1. Ogni transazione commerciale conclusa tra Easydot e Cliente o Fornitore che acquistano nellʼesecuzione dell’attività commerciale sarà regolata dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura nonché dalla legge della Repubblica Italiana, ad esclusione di tutte le altre condizioni generali – anche se non espressamente indicate da Easydot – e ad esclusione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Merci.
    2. Qualsiasi clausola delle presenti Condizioni Generali di Fornitura che sia o possa essere nulla o inapplicabile sarà considerata, nella misura di tale invalidità o inapplicabilità, separabile e non pregiudicherà le altre clausole delle presenti Condizioni Generali di Fornitura. Qualsiasi disposizione che possa essere nulla o inapplicabile dovrà essere sostituita da una disposizione appropriata concordata per iscritto

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